Da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus si sente sempre più spesso parlare di smart working (o lavoro agile) e di lavoro a distanza.
Il problema però è che quasi sempre si confondono i due concetti.
Infatti il lavoro a distanza (o telelavoro) e lo smart working (o lavoro agile) sono due cose ben diverse tra di loro.
La differenza sostanzialmente è data da come si svolge il lavoro e nel tipo di lavoro che viene appunto svolto.
- Quando parliamo di lavoro a distanza il lavoratore, grazie alle tecnologie che vengono adottate, svolge presso la propria abitazione o altra struttura nella sua disponibilità (da lui definita) le abituali mansioni che svolgerebbe presso la sede fisica aziendale.
Naturalmente l’azienda fissa gli orari che deve osservare, come deve svolgere il lavoro, quali strumenti deve usare, ecc…
- Nel caso di smart working invece si tratta di una attività di lavoro svolta per obiettivi.
Questo vuol dire che Il lavoratore potrà scegliere in autonomia tempi, luoghi, strumenti e metodi di lavoro in base alle proprie necessità e senza alcun vincolo (o comunque con vincoli ridotti) da parte dell’azienda.
In sostanza la differenza fondamentale è che quando parliamo di smart working si presuppone flessibilità e adattamento dei lavoratori in funzione degli strumenti che si hanno a disposizione, mentre con il lavoro a distanza il lavoratore lavora esattamente come se fosse nella sede aziendale, nella sua postazione fissa, ma dislocata però in un luogo diverso dalla sede aziendale.
Quindi ad oggi possiamo dire che quello che è stato svolto in fase di lockdown si configura, nella maggioranza dei casi, come lavoro a distanza più che come smart working.
Ma ai fini della sicurezza sul lavoro cosa devo fare nel lavoro a distanza per rispettare la normativa?
Fondamentalmente si applica quanto previsto dal D.lgs 81/08 all’articolo 3 commi 9 e 10.
Ovvero il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori a distanza attrezzature idonee per svolgere l’attività richiesta (in molti casi può essere anche solo un pc o un laptop ma potrebbe, in alcuni casi, rendersi necessario creare una vera e propria postazione di lavoro).
L’attrezzatura fornita naturalmente dovrà essere conforme a quanto previsto nel Titolo III del D.lgs 81/08.
Oltre alla postazione di lavoro il datore di lavoro dovrà preoccuparsi di fornire una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sulle norme di sicurezza da adottare.
Ad esempio se il lavoratore è impegnato in lavoro al videoterminale – VDT – ovviamente il datore di lavoro dovrà fornire tutte le informazioni e la formazione necessarie per una corretta gestione dell’attività, sulle norme ergonomiche e sul microclima.
Inoltre se il lavoro impegnerà il lavoratore a una permanenza davanti il VDT superiore alle 20 ore settimanali dovrà essere prevista la regolare sorveglianza sanitaria, come per qualsiasi altro lavoratore.
“Si ricorda che la mancata sorveglianza sanitaria, se necessaria, comporta a carico del datore di lavoro una violazione penale con pesanti sanzioni e/o pene detentive”
Si, ma come si può controllare se la postazione è a norma?
Se il di lavoro fosse situato presso l’abitazione del lavoratore (che quindi lavorerebbe da casa) il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e gli organismi di controllo, al fine di verificare la corretta attuazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro, possono richiedere accesso a casa del lavoratore per le opportune verifiche.
Naturalmente, salvo casi eccezionali dovuti ad esempio ad indagini da parte della magistratura o in casi di emergenza, l’accesso all’abitazione è subordinato al consenso da parte del lavoratore.
Va precisato inoltre che può essere lo stresso lavoratore a distanza a richiedere ispezioni finalizzate a verificare la congruità o meno alle norme di sicurezza.Il datore di lavoro inoltre deve assicurare che il lavoratore a distanza non patisca il fenomeno dell’isolamento dalla vita aziendale rendendogli possibile l’incontro (anche in videoconferenza) ai fini del confronto con il resto del personale aziendale.
Quali sono i requisiti che devono avere i luoghi di lavoro a distanza?
Vedendo come lavoravano le persone da casa durante il lockdown la prima risposta che mi verrebbe da dire è nessuno! Infatti basta fare un giro nelle gallerie social dei nostri contatti per vedere il livello di improvvisazione che regnava.
Naturalmente però, visto che stiamo parlando di sicurezza sul lavoro, le cose devono essere gestite un po’ diversamente.
Innanzitutto le aree dedicate alle attività lavorative devono essere idonee ad ospitarle, così come lo deve essere ogni “normale” postazione di lavoro.
Il datore di lavoro infatti è tenuto ad informare il lavoratore in merito alle corrette modalità di gestione delle attività, con particolare riferimento all’uso del VDT, oltre che ad assolvere agli obblighi di vigilanza in merito alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Inoltre dovrà fornire al lavoratore a distanza anche la corretta informazione in merito alla giusta sistemazione delle postazioni di lavoro e, per quanto possibile dovrà vigilare sul rispetto delle norme e della gestione degli ambienti di lavoro da parte del lavoratore.
Detto questo per oggi è tutto! Come sempre spero di esserti stato d’aiuto e aver chiarito questo tuo dubbio.
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